Risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore

Categories: Eventi, Lavori Pubblici, Normative/Appalti Lavori Pubblici
Written By: Francesco Suraci
 
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 16/05/2006 n. 2815
legge 109/94 Articoli 26, 28 – Codici 25.1, 28.1

 

Nella disciplina di cui agli artt. 119-121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. la risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all’appaltatore da parte del direttore dei lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera da parte del responsabile del procedimento.

A tale attività è del tutto estranea la fase di collaudo, preordinata, a norma dell’art. 192 del citati D.P.R. n. 554/1999 e s.m., a verificare e certificare l’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte e quanto stabilito dal contratto. Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore hanno pertanto per oggetto il pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del precetto del neminem laedere e non il collaudo dell’opera nel suo insieme, peraltro ancora non portata a termine.
Di conseguenza è da respingere l’ulteriore assunto secondo il quale l’appaltatore, nei cui confronti sia stata pronunziata la risoluzione del contratto, conserverebbe il diritto all’effettuazione del collaudo in relazione alle opere precedentemente realizzate.
Una volta risolto il contratto per grave inadempimento, il precedente appaltatore non vanta alcun diritto nei confronti della stazione appaltante se non quello al pagamento delle opere già eseguite ex art. 119 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., soddisfatto il quale cessa ogni rapporto.
 La funzionalizzazione degli adempimenti prescritti dagli artt. 119 e 121 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. alla chiusura di ogni rapporto con l’imprenditore inadempiente ed alla rapida conclusione di un altro contratto con il soggetto designato a completare l’opera è, in definitiva, contraria in sé e per sé al collaudo nel momento di risoluzione del precedente rapporto ed alla partecipazione in qualsivoglia modo dell’imprenditore estromesso alla successiva fase del collaudo, inerente i soli obblighi del nuovo contratto fra la stazione appaltante e l’impresa chiamata a completare l’opera.

 

 

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