Cantieri temporanei o mobili
Categories: Eventi, Sicurezza
Written By: Francesco Suraci

Il Titolo IV, dedicato ai “cantieri temporanei o mobili” è stato, senza dubbio, teatro di alcune delle più rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 106/2009, all’originaria formulazione del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare per quanto concerne gli articoli 88, 89, 90, 97 e 100 del D. Lgs. 81/2008 ad opera degli articoli 57, 58, 59, 65 e 67 del D. Lgs. 106/2009.
La prima innovazione è riscontrabile già nell’art. 88, in virtù della quale l’ampio campo di applicazione del Titolo IV, viene, in parte, a ristringersi, essendo stati esclusi:
- i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X, ovvero i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingengneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
-i lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X. Il riferimento all’allegato X ed il mancato coordinamento di questo con le due nuove esclusioni, soprattutto la prima, non mancheranno di sollevare problemi interpretativi e ciò in quanto la definizione di lavori edili o d’ingegneria civile di cui al punto 1 dell’allegato X, risulta di portata così ampia da essere praticamente onnicomprensiva.
Anche la definizione di responsabile dei lavori di cui alla lett. c) dell’art. 89, oggetto, nella sua originaria formulazione, di parecchi dubbi interpretativo-applicativi, viene totalmente rivisitata dal decreto correttivo, il quale sancisce che tale soggetto “può” e non “deve” essere incaricato dal committente, risultando, così, in linea con la prevalente interpretazione dottrinale, figura facoltativa e non obbligatoria; di centrale importanza risulta essere anche la scomparsa di ogni riferimento alla necessaria coincidenza del responsabile dei lavori con il progettista nella fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione dell’opera. In virtù di tale correzione il responsabile dei lavori torna ad essere soggetto liberamente individuabile dal committente, così com’era, ad esclusione del settore pubblico (cioè “nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”) in cui “il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”, nel d.lgs. n. 494/1996.
Sempre all’art. 89, muta anche la definizione di cui alla lett. f), precisandosi che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il datore di lavoro anche delle imprese affidatarie, oltreché di quelle esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; a tale incompatibilità il correttivo consente, tuttavia, di derogare, sancendo che essa non opera “in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”; ne consegue, pertanto, che il coordinatore per l’esecuzione può essere il datore di lavoro di un’impresa esecutrice o un suo dipendente o RSPP da lui designato, solo in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
Come si legge nella relazione illustrativa, l’affidamento a personale dell’impresa esecutrice e, quindi, dello stesso committente (che ha tutto l’interesse affinché i lavori vengano effettuati al meglio) dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, offre maggiori elementi di garanzia, oltre che di coerenza con l’esigenza del legislatore, di assicurare la maggiore efficacia dell’azione di prevenzione. Si sottolinea che molte volte, per lavori altamente specializzati, non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all’esterno dell’impresa esecutrice.
L’integrazione tende a evidenziare la responsabilità del committente imponendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto operativamente nel processo costruttivo, di scegliere il professionista di sua fiducia.
Alla lett, i), sempre dell’art. 89, che definisce l’impresa affidataria, il D.Lgs. n. 106/2009, aggiunge una specifica disciplina per i consorzi, disponendo che, se più imprese costituiscono un consorzio per promuovere la partecipazione ad appalti pubblici o privati, l’impresa affidataria si identifica con:
-l’impresa consorziata assegnataria dei lavori che viene individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori che è stato comunicato al committente;
-oppure (in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori), l’impresa indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che essa abbia espressamente accettato questa individuazione.
Del tutto nuova, invece, è la definizione di “impresa esecutrice” di cui alla lett. i-bis) dell’art. 89, in virtù della quale si sancisce come tale l’impresa “che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Importanti anche le modifiche intervenute all’art. 90; al di là della riscrittura del comma 1, che oggi recita: “il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a)al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b)all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro” e dell’introduzione del comma 1-bis, secondo il quale “per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista”, l’intervento correttivo più interessante pare essere quello di cui al comma 3 e per riflesso quello di cui al comma 4.
Premesso che la Legge Comunitaria per il 2008, n. 88 del 7 luglio 2009 (pubblicata il 14 luglio nella Gazzetta Ufficiale n. 161), aveva già previsto, all’art. 39, la modifica del comma 11 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ossia che “la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”, anche il correttivo interviene sulla dimensione quali-quantitaviva dei lavori che determinano l’obbligo di pianificazione e coordinamento della sicurezza nel cantiere.
In virtù delle modifiche apportate ai commi 3 e 4 dell’art. 90 la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, è oggi necessaria solo nel caso di presenza nel cantiere di più imprese esecutrici, imprese, ovviamente da intendersi siccome definite dalla lett. i-bis) dell’art. 89. Ne consegue che la semplice presenza di più imprese nel cantiere, affatto coinvolte nell’esecuzione dell’opera o parte di essa e in quanto non impegnano nei lavori, proprie risorse umane e materiali (ad esempio imprese che effettuano un semplice fornitura di materiale, o che procedono a rilevazioni e misurazioni) non costituirà più il presupposto dell’adempimento dell’obbligo di pianificazione e di coordinamento della sicurezza.
Modifica interessante risulta essere anche quella apportata al comma 9, dell’art. 90, relativa all’accertamento dell’idoneità tecnico professionale (anche delle imprese affidatarie). Si prevede, infatti, una forma semplificata di accertamento per i lavori di durata presunta inferiore a 200 uomini-giorno, attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, la presentazione del DURC e di un’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.
Degna di menzione è anche la modifica di cui all’art. 97, concretizzatasi, in particolare nell’introduzione di due nuovi commi, il 3-bis e il 3-ter.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, che non deve più semplicemente vigilare sulle, ma verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione. delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, deve anche corrispondere, senza alcun ribasso, alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza relativi ad apprestamenti, impianti ecc..
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria e i suoi dirigenti e preposti, devono, inoltre, essere in possesso di formazione adeguata. Il committente (o il responsabile dei lavori, se incaricato) deve assicurare l’attuazione di questi obblighi (art. 100, comma 6-bis).
L’art. 67 del D.Lgs. 106/2009, infine, modifica l’art. 100 relativo al Piano Sicurezza e Coordinamento, ammettendo che lo stesso non risulta essere necessario nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incendi imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.