La Società per Azioni “DI FATTO”
Categories: Eventi, Lavori Pubblici
Written By: Francesco Suraci

Italiani: popolo di santi, poeti, navigatori e… grandi imprenditori!

L’efficientismo della politica di destra e di sinistra manda in soffitta il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Nessun bando e nessuna gara d’appalto
Le norme di procedure ad evidenza pubblica – raccolte ed armonizzate nel tessuto codicistico – devono essere attuate alla stregua dei principi che regolano e strutturano il mercato interno, rispetto al cui funzionamento il mercato degli appalti pubblici e l’efficienza della spesa pubblica, giocano un ruolo assolutamente centrale. Competitività e trasparenza dei mercati costituiscono, infatti, un binomio inscindibile. La disciplina degli appalti si presenta alla stregua di una rinnovata concezione dell’interesse pubblico, quale strumento funzionale al mercato, come passaggio obbligato per garantire la piena operatività del confronto concorrenziale inteso quale valore da promuovere oltre che da tutelare.

Una legge, la 225, istituisce il “servizio nazionale della protezione civile”, al fine di “tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”…
….“il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita” (art. 3 co. 5).
Con il II e III governo Berlusconi (2001 – 2006) (lo stesso governo della legge obiettivo) le competenze della Protezione civile aumentano. E il 23 ottobre 2006 anche un DECRETO del governo Prodi prevede che il dipartimento, oltre alle classiche funzioni di previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici, si occupi pure di volontariato internazionale e grandi eventi. C’è un ufficio, il VII, che ha proprio come compito quello della “pianificazione e gestione grandi eventi”.
Il decreto del governo Prodi viene abrogato e sostituito, il 31 LUGLIO 2008, da uno firmato Berlusconi, oggi vigente. In esso si conferma che “il capo Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile” (art. 2 co. 1) e si ribadisce che tra i vari servizi c’è quello della “pianificazione e gestione grandi eventi” (stavolta è l’ufficio V, che gestisce anche la rete radio nazionale).
L’articolo 15 di quel decreto legge prevede invece (co. 3) che “al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità”. Tradotto in parole povere: quello che la legge del 1992 prevedeva solamente in caso di calamità naturali e catastrofi – ossia il potere di ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente – si può applicare anche ai grandi eventi. Poteri di ordinanza in deroga ad ogni disposizioni vigente.
Per i grandi eventi. L’articolo 16 era quello che intendeva istituire la Società per Azioni, con capitale sociale pari a un milione di euro interamente sottoscritto dalla presidenza del Consiglio. La società avrebbe dovuto operare sotto la vigilanza della presidenza del Consiglio e secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal presidente del Consiglio su proposta del capo del dipartimento di Protezione civile.
La società (co. 5) avrebbe potuto assumere partecipazioni, l’intero Consiglio di Amministrazione era nominato dal presidente del Consiglio su proposta del capo del dipartimento di Protezione civile e del Segretario generale della presidenza del Consiglio (requiem!!!!).

I “fatti” scrivono le nuove “regole” dell’emergenza!!
Subito dopo la scossa del 6 aprile il Dipartimento della Protezione Civile esautora gli enti locali dei loro poteri avvia il Progetto CASE e assegna appalti per centinaia di milioni di euro per la costruzione di 4.700 nuovi alloggi.
Lo fa senza coinvolgere gli enti locali e in deroga a tutto: leggi urbanistiche, Piani regolatori, Piani paesistici e – soprattutto – alla legge sugli appalti. Lo fa utilizzando due poteri che gli vengono concessi in nome dell’emergenza: il Potere di Ordinanza, cioè scrivendosi le leggi da sola, e il Potere di Deroga, cioè eludere le altre leggi vigenti. Soprattutto può farlo senza passaggi parlamentari e senza controlli, nemmeno della Corte dei Conti.
Un sistema di poteri straordinari fuori da ogni controllo che – se non viene maneggiato con cura o se viene posto nelle mani sbagliate – può portare a esiti imprevedibili e produrre il disastro. Un caso emblematico, dicevamo, è quello del Progetto CASE.
Il Dipartimento elabora il progetto e dispone il bando di gara a cui – per la sua stessa natura e per i tempi stretti di realizzazione – possono rispondere solo poche ditte. Contemporaneamente con apposita ordinanza il Dipartimento aumenta le opere subappaltabili dal 30% fino al 50% dei lavori: il risultato pratico e che così la metà dei finanziamenti vengono assegnati senza alcuna gara, per affidamento diretto. A denunciare le prime presenze sospette nei cantieri sono articoli di stampa e scatta così l’allarme sul rischio infiltrazioni ma, di fatto, non si forniscono alle forze dell’ordine gli strumenti di controllo per le verifiche delle ditte impegnate nei cantieri e quelli previsti nel decreto non vengono resi operativi.
Le “Linee guida” indicate dal “Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere“ e persino l’allaccio telematico della prefettura alle Banche dati del CED non arrivano o arrivano con forte ritardo. Strumenti fondamentali quali la “Anagrafe informatica di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso” – cui dovrebbero rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto Abruzzo – non viene ancora creata e nemmeno viene emanato il decreto per la Tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, non si conosce ancora la composizione e nemmeno se è operativa la “Sezione specializzata” localizzata in Prefettura. E poi ancora: non risulta ancora emanato nemmeno il decreto che renderebbe operativi altri strumenti di contrasto, quali il Gicer, cioè il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e ricostruzione.
Solo maglie larghe nell’assegnazione di appalti e subappalti e assenza di strumenti idonei di controllo? No, c’é di più. Molte ditte subappaltrici avrebbero iniziato i lavori nei cantieri senza la necessaria comunicazione di accettazione da parte della stazione appaltante, cioè la Protezione civile. Nel fare bandi e ordinanze al potente “Ufficio consulenze legali” del Dipartimento si sono dimenticati di derogare anche a questa norma: si apre così una falla che rischia di diventare una voragine. Le forze dell’ordine accertano la presenza di almeno 132 imprese al lavoro con posizione irregolare.
A questo punto nel Dipartimento la Protezione civile, cosa fa? Ricorre ancora una volta al potere di ordinanza e di deroga e con il gioco ancora in corso cambia le regole. A metà novembre, con l’Ordinanza n. 3820, nell’art 2 inserisce il comma 2. Il Dipartimento cosi’ elimina – retroattivamente – il reato di subappalto non autorizzato.
E che dire dei grandi eventi, ( somme urgenze??? Vere o false???) opere mastodontiche in barba a qualsiasi regola, segni indelebili che l’Italia dei “Codici degli appalti servizi e forniture” ricorderà per molto tempo.
7 febbraio 2010 Francesco Suraci
