Infortunio sul lavoro – Omessa valutazione del rischio

Categories: Normative/Appalti Lavori Pubblici, Sicurezza
Infortunio sul lavoro – Omessa valutazione del rischio

    LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Infortunio sul lavoro - Omessa valutazione del rischio nel documento di valutazione di cui all'art. 4 comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Rapporto di causalità con l'infortunio - Sufficienza - Esclusione. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato.(Nella specie, con riferimento all'infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell'operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l'inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato). (Annulla con rinvio, App. Trento, 11 Giugno 2008) RILEVATO IN FATTO La Corte di Appello di Trento con sua sentenza del giorno 11/6/2008 in parziale riforma della sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Trento che aveva ritenuto G.M.C. responsabile del delitto ...

La misura del quinto dell’importo originario dell’opera

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La misura del quinto dell’importo originario dell’opera

    Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 15/12/2005 n. 7130 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2 La misura del quinto dell’importo originario dell’opera (c.d. quinto d’obbligo) rappresenta il limite entro il quale l’appaltatore è obbligato all’esecuzione degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario ed oltre il quale, invece, i lavori possono essere qualificati come variante del predetto contratto originario, spettando all’appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli previo nuovo accordo. E’ stato, al riguardo, precisato (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14 giugno 2000, n. 8094) che qualora l’amministrazione appaltante richieda l’esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al c.d. quinto d’obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell’originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell’appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l’esecuzione di nuovi lavori in variante (nella forma di un atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo) deve essere considerata come un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario. La negoziazione di nuove condizioni per l’esecuzione dei nuovi lavori a seguito dell’apposita perizia di variante è sicura prova ...

Risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore

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Risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore

 Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 16/05/2006 n. 2815 legge 109/94 Articoli 26, 28 - Codici 25.1, 28.1   Nella disciplina di cui agli artt. 119-121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. la risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore dei lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera da parte del responsabile del procedimento. A tale attività è del tutto estranea la fase di collaudo, preordinata, a norma dell’art. 192 del citati D.P.R. n. 554/1999 e s.m., a verificare e certificare l’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte e quanto stabilito dal contratto. Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore hanno pertanto per oggetto il pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del precetto del neminem laedere e non il collaudo dell’opera nel suo insieme, peraltro ancora non portata a termine.Di conseguenza è da respingere l’ulteriore assunto secondo il quale l’appaltatore, nei cui confronti sia stata pronunziata la risoluzione del contratto, conserverebbe il diritto all’effettuazione del collaudo in relazione alle opere precedentemente ...

L’attività di progettazione, affidata al privato professionista, configura un “rapporto di servizio” che assoggetta lo stesso alla giurisdizione della Corte dei conti

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L’attività di progettazione, affidata al privato professionista, configura un “rapporto di servizio” che assoggetta lo stesso alla giurisdizione della Corte dei conti

    n.1243/99/EL Sezione giurisdizionale regione. Lombardia,2 novembre 1999, Pres.f.f. Giampaolino, Est. Venturini, PM Mimmo - PR contro D e S (avv.ti Balzano Prota e Ielpo) Corte dei conti - giurisdizione - progettazione ad opera del privato professionista - attività amministrativa inserita nella sequenza procedimentale - sussiste - attività di direzione lavori - sussiste - termine per l'emissione dell'atto di citazione a decorrere dall'invito a dedurre - sospensione dei termini nel periodo feriale - applicabilità - responsabilità del direttore dei lavori per la mancata rilevazione dello stato dei terreni - sussiste - danno per oneri e spese conseguenti a fermo cantiere - danno da revisione prezzi - danno conseguente ad esborso per condono edilizio - fattispecie.   L'attività di progettazione, affidata al privato professionista, configura un "rapporto di servizio" che assoggetta lo stesso alla giurisdizione della Corte dei conti. L'attività di progettazione nel campo dei lavori pubblici, infatti, si presenta come momento dell'attività amministrativa e, anche se retta dal vincolo giuridico del contratto di opera professionale, tuttavia si articola in adempimenti, cadenze, prescrizioni poste da norme di diritto pubblico; è fase procedimentalizzata e normativamente delineata, anche al fine di controllare la spendita di denaro pubblico, assumendo come referente normativo principale l'art. 97 della Costituzione ...

Accesso agli atti – relazione del direttore dei lavori

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Accesso agli atti – relazione del direttore dei lavori

Accesso agli atti – relazione del direttore dei lavori – insussistenza [art. 10 D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 1, l. n. 241/1990; art. 13, comma 5, lett. d), d.lgs. 163/06]L’Adunanza Plenaria compone il contrasto tra accessibilità o meno delle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore, valorizzando il disposto di cui all’ art. 10 D.P.R. n. 554/1999: infatti tale norma vieta l’accesso alle relazioni del direttore dei lavori e costituisce un’ ipotesi di divieto di divulgazione previsto dall’ordinamento, rilevante ai sensi dell’art. 24, co. 1, l. n. 241/1990. (1) (1) Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 15.04.2004 n. 2163, nonché l’attuale previsione contenuta nell’art. 13, comma 5, lett. d), d.lgs., 163/06, Codice degli appalti, parte I. (Fonte: Altalex Massimario 18/2007. Cfr. nota su Altalex Mese)  Consiglio di Stato Adunanza Plenaria Decisione 13 settembre 2007, n. 11 N.11 Reg.Dec.2007 N. 27 Reg.Ric. ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, ha pronunciato la seguente  DECISIONE sul ricorso n. 27/2006, proposto in appello dall’impresa X. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Pitruzzella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40; contro il Comune di Palermo, in persona ...

L’Autorità dei LL.PP. in tema di progetto e livelli di progettazione

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L’Autorità dei LL.PP. in tema di progetto e livelli di progettazione

  L'Autorità dei LL.PP. in tema di progetto e livelli di progettazione  Testo della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 9 del 23 novembre 2005 con la quale si affronta la questione della legittimità dell'affidamento di servizi di progettazione limitati al solo livello esecutivo, prescindendo del tutto dal livello preliminare e definitivo.  a) sulla esigenza di flessibilità intepretativa delle disposizioni normative riguardanti la necessaria declinazione del progetto in tre distinti livelli, e sulla possibilità, per il Responsabile Unico del Procedimento, di riarticolare ed unificare i livelli di progettazione definitivo ed esecutivo, in relazione a motivate esigenze di celerità ed economicità giustificate dalla portata modesta dei lavori da eseguire. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Determinazione n. 9 del 23 novembre 2005 Il progetto ed i livelli di progettazione Considerato in fatto Nel corso di una istruttoria, nata da una segnalazione, questa Autorità ha affrontato il tema riguardante la legittimità di un affidamento di servizi di progettazione limitato al solo livello esecutivo, prescindendo da quello preliminare e definitivo. Nel caso esaminato si era verificato che il committente, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 17, comma 4 della L. 109/94 e s.m., decideva di avvalersi di professionisti esterni per la redazione del progetto, attraverso incarico fiduciario. Il relativo disciplinare stabiliva, tuttavia, ...

Trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante

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Trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante

      Trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante: interrogazione alla Camera dei Deputati. Presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati si e` svolta l`interrogazione a risposta immediata (N. 5-01456, primo firmatario l`On. Alberto Fluvi del Gruppo parlamentare PD) rivolta al Ministro dell`Economia e delle Finanze diretta a chiarire l`ambito applicativo dell`articolo 93, comma 2, del TUIR, che, ai fini fiscali, nella valutazione delle opere di durata ultrannuale, tiene conto delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, finche` non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. In particolare, nelle premesse, viene rilevato che negli appalti pubblici, ma anche in quelli privati, e` prassi rilevare, da parte dell`appaltatore, nel registro di “contabilita` dei lavori“, le “richieste di indennita“` nei confronti della stazione appaltante a causa di maggiori lavori eseguiti (rispetto a quanto previsto dal contratto) o a fronte di risarcimento danni, qualificando tali richieste come “riserve“. Al riguardo, la giurisprudenza ha riconosciuto che tali riserve non rientrano nell`ambito delle “maggiorazioni di prezzo“ di cui al citato articolo 93, dovendo assumere rilievo fiscale solo se, quando e nei limiti in cui vengono riconosciute valide e corrette a ...

Responsabilità del direttore lavori per insufficienti indagini preliminari – Danni – Risarcimento.

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Responsabilità del direttore lavori per insufficienti indagini preliminari – Danni – Risarcimento.

  LAVORI PUBBLICI - 007 - CORTE DEI CONTI (Sez. Giur. Lombardia) - 2 novembre 1999, n. 1243/99/EL (Pres. Giampaolino - est. Venturini - P.m. Mimmo) Progettazione e direzione lavori di tecnici esterni alla p.a.: sussiste la giuridizione contabile - Responsabilità del direttore lavori per insufficienti indagini preliminari - Danni - Risarcimento. Il direttore lavori non può omettere una ricognizione del luogo dove sarà eseguito il lavoro pubblico - Di tale omissione, come degli errori progettuali, il direttore lavori e   il progettista rispondono degli oneri sopportati dalla p.a. DIRITTO 1. L’inammissibilità della citazione. In primo luogo va esaminata – in quanto da questo Collegio ritenuta preliminare ad ogni momento delibatorio, anche inerente la sussistenza di giurisdizione (v. Cass. civ., sez. lav. 19 agosto 1986, n. 50515; C.d.S. Ad. Plen. 7 novembre 1966, n. 22; circa la possibilità, per il giudice, di definire il corretto ordine delle questioni, con esame del caso concreto, al fine di coniugare economia processuale ed esaustività della decisione cfr. Corte dei Conti, Sez. Riun. 2 ottobre 1991, n. 727) l’eccezione di parte convenuta che qualifica improcedibile o nullo l’atto di citazione, poiché, considerato che il già citato comma 1 dell’art. 5 della legge n. 19 del 1994 fissa in 120 giorni ...

Giurisprudenza Lavori pubblici

Categories: Eventi, Lavori Pubblici, Normative/Appalti Lavori Pubblici
Giurisprudenza Lavori pubblici

  Giurisprudenza  Lavori pubblici    Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 16/05/2006 n. 2815 legge 109/94 Articoli 26, 28 - Codici 25.1, 28.1 Nella disciplina di cui agli artt. 119-121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. la risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore dei lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera da parte del responsabile del procedimento. A tale attività è del tutto estranea la fase di collaudo, preordinata, a norma dell’art. 192 del citati D.P.R. n. 554/1999 e s.m., a verificare e certificare l’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte e quanto stabilito dal contratto. Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore hanno pertanto per oggetto il pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del precetto del neminem laedere e non il collaudo dell’opera nel suo insieme, peraltro ancora non portata a termine.Di conseguenza è da respingere l’ulteriore assunto secondo il quale l’appaltatore, nei cui confronti sia stata pronunziata la risoluzione del contratto, conserverebbe il diritto all’effettuazione del collaudo in relazione alle ...

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