Pisa, 2 Luglio 2010 EVENTO A INGEGNERIA ANALISI DEL VALORE

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Pisa, 2 Luglio 2010  EVENTO A INGEGNERIA  ANALISI DEL VALORE

  Pisa, 2 Luglio 2010 EVENTO A INGEGNERIA  ANALISI DEL VALORE a Pisa nella tradizione che ebbe inizio negli anni’60 nella Facoltà di Ingegneria con il Preside di allora Prof. Lucio Lazzarino e con il Prof. Giacomo d’Ascanio fino a giungere all’attuale attività svolta da AIAV in UNI e a livello europeo per l’aggiornamento dello standard UNI EN 1325 -1:1998, UNI EN 1325-2:2005, UNI EN 12973:2003 in occasione della IX edizione del Corso di Perfezionamento in: GESTIONE E ANALISI DEL VALORE DEL PROCESSO DELLE COSTRUZIONI CIVILI le nipoti del Prof. Corradino d’Ascanio (Nonno), inventore dell’elicottero e progettista della Vespa in Piaggio e del Prof. Giacomo d’Ascanio (Zio) che tenne negli anni’70 l’Insegnamento di Analisi del Valore nell’Università di Pisa, le Signore Paola, Anna e Maria d’Ascanio, hanno consegnato a Pier Luigi Maffei, Docente Responsabile del Corso, documenti che testimoniano l’attività svolta dal Prof. Giacomo d’Ascanio, recentemente scomparso. Tale evento del 2 luglio 2010, alla presenza del Preside dellla Facoltà di Ingegneria Prof. Pierangelo Terreni e dei Docenti e dei Partecipanti al Corso, acquista un alto significato nel momento in cui il Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, regolamento approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri, prevede il ricorso all’Analisi ...

La misura del quinto dell’importo originario dell’opera

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La misura del quinto dell’importo originario dell’opera

    Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 15/12/2005 n. 7130 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2 La misura del quinto dell’importo originario dell’opera (c.d. quinto d’obbligo) rappresenta il limite entro il quale l’appaltatore è obbligato all’esecuzione degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario ed oltre il quale, invece, i lavori possono essere qualificati come variante del predetto contratto originario, spettando all’appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli previo nuovo accordo. E’ stato, al riguardo, precisato (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14 giugno 2000, n. 8094) che qualora l’amministrazione appaltante richieda l’esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al c.d. quinto d’obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell’originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell’appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l’esecuzione di nuovi lavori in variante (nella forma di un atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo) deve essere considerata come un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario. La negoziazione di nuove condizioni per l’esecuzione dei nuovi lavori a seguito dell’apposita perizia di variante è sicura prova ...

Appalti: le procedure emergenziali possono falsare il mercato

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Appalti: le procedure emergenziali possono falsare il mercato

   In vista della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha formulato alcune osservazioni e proposte per rendere più corretto il funzionamento del mercato dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ammonta al 6,6% del PIL (dati relativi all’anno 2009). Nel documento di segnalazione sono stati evidenziati alcuni ambiti prioritari di intervento atti a rimuovere i principali ostacoli al confronto concorrenziale nel mercato dei contratti pubblici, il cui corretto funzionamento è condizione indispensabile per ottimizzare l’efficienza della spesa pubblica ed incrementare la competitività del Paese. L’AVCP ha inoltre analizzato da un lato, le aree di non applicazione o di parziale applicazione delle procedure competitive, quali le procedure negoziate, le concessioni di servizi, gli appalti affidati dai concessionari di lavori pubblici, le procedure emergenziali, i servizi pubblici locali; dall’altro, le condizioni di accesso al mercato, ponendo in evidenza gli interventi necessari per migliorare la competitività attraverso una migliore qualificazione degli attori, committenti ed imprese.  Sul versante del miglioramento delle condizioni di sviluppo ed accesso al mercato, l’Autorità ha osservato che un mercato dei contratti pubblici pienamente competitivo presuppone un generale accrescimento della qualità delle imprese e della pubblica amministrazione che vi partecipano. Ciò ...

Risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore

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Risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore

 Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 16/05/2006 n. 2815 legge 109/94 Articoli 26, 28 - Codici 25.1, 28.1   Nella disciplina di cui agli artt. 119-121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. la risoluzione del contratto per grave adempimento o ritardo dell’appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore dei lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera da parte del responsabile del procedimento. A tale attività è del tutto estranea la fase di collaudo, preordinata, a norma dell’art. 192 del citati D.P.R. n. 554/1999 e s.m., a verificare e certificare l’esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte e quanto stabilito dal contratto. Gli obblighi derivanti dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore hanno pertanto per oggetto il pagamento delle opere sino a quel momento eseguite in osservanza del precetto del neminem laedere e non il collaudo dell’opera nel suo insieme, peraltro ancora non portata a termine.Di conseguenza è da respingere l’ulteriore assunto secondo il quale l’appaltatore, nei cui confronti sia stata pronunziata la risoluzione del contratto, conserverebbe il diritto all’effettuazione del collaudo in relazione alle opere precedentemente ...

Direttori dei lavori e collaudatori di opere pubbliche.

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Direttori dei lavori e collaudatori di opere pubbliche.

  Sentenza 20/01/2000 n. 81/2000/EL Corte dei Conti, sez. giur. Regione Lombardia - Direttori dei lavori e collaudatori di opere pubbliche. Pres. Pasqualucci, Est. Gallicchio Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia del direttore dei lavori che del collaudatore; infatti, qualora l'Amministrazione abbia affidato in appalto l'esecuzione di un'opera pubblica e il contratto sia regolato dal capitolato generale di appalto approvato con DPR 16.7.1962 n. 1063 e dal relativo regolamento, il rapporto di servizio degli stessi con l'amministrazione appaltante è configurabile con riferimento ad entrambi senza che rilevi in senso contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate, come nel caso di specie, a soggetti esterni agli uffici tecnici dell'ente appaltante. Ciò poichè, ai sensi dell'art. 12 della legge summenzionata, l'appaltatore nell'eseguire i lavori deve conformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal direttore dei lavori il quale può inoltre impartire all'appaltatore ordini di "variazione" con richiamo all'intervenuta approvazione superiore quando questa sia prescritta e con imposizione di esecuzione immediata nei casi di assoluta urgenza; il direttore dei lavori ha altresì la responsabilità della buona e puntuale esecuzione di essi in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo e ...

IL COLLAUDO LL.PP.

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IL COLLAUDO LL.PP.

      Autorità di vigialanza LL.PP.  Determinazione n. 2 del 25 Febbraio 2009 Con l’emanazione del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (“Codice”) sono state apportate importanti modifiche alla disciplina degli affidamenti degli incarichi di collaudo. In particolare, all’articolo 120, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici, è stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l’idoneità dei propri dipendenti, o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all’espletamento dell’incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale idoneo alla prestazione, accertata dal responsabile del procedimento. E’ stato inoltre inserito all’articolo 91. commi 1 e 2. il riferimento espresso al collaudo nell’ambito delle attività rientranti nei servizi attinenti all’ingegneria e architettura oggetto delle procedure concorsuali. Il quadro normativo in materia, con riguardo ai lavori pubblici, è poi completato dalle disposizioni dell’articolo 141 ove, nel prevedere la nomina da parte della stazione appaltante da uno a tre tecnici per Fattività di collaudo e le incompatibilità con le attività di progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione lavori, si rinvia al regolamento ex articolo ...

L’attività di progettazione, affidata al privato professionista, configura un “rapporto di servizio” che assoggetta lo stesso alla giurisdizione della Corte dei conti

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L’attività di progettazione, affidata al privato professionista, configura un “rapporto di servizio” che assoggetta lo stesso alla giurisdizione della Corte dei conti

    n.1243/99/EL Sezione giurisdizionale regione. Lombardia,2 novembre 1999, Pres.f.f. Giampaolino, Est. Venturini, PM Mimmo - PR contro D e S (avv.ti Balzano Prota e Ielpo) Corte dei conti - giurisdizione - progettazione ad opera del privato professionista - attività amministrativa inserita nella sequenza procedimentale - sussiste - attività di direzione lavori - sussiste - termine per l'emissione dell'atto di citazione a decorrere dall'invito a dedurre - sospensione dei termini nel periodo feriale - applicabilità - responsabilità del direttore dei lavori per la mancata rilevazione dello stato dei terreni - sussiste - danno per oneri e spese conseguenti a fermo cantiere - danno da revisione prezzi - danno conseguente ad esborso per condono edilizio - fattispecie.   L'attività di progettazione, affidata al privato professionista, configura un "rapporto di servizio" che assoggetta lo stesso alla giurisdizione della Corte dei conti. L'attività di progettazione nel campo dei lavori pubblici, infatti, si presenta come momento dell'attività amministrativa e, anche se retta dal vincolo giuridico del contratto di opera professionale, tuttavia si articola in adempimenti, cadenze, prescrizioni poste da norme di diritto pubblico; è fase procedimentalizzata e normativamente delineata, anche al fine di controllare la spendita di denaro pubblico, assumendo come referente normativo principale l'art. 97 della Costituzione ...

Qualificazione SOA nelle categorie OG2, OS2, OS25

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Qualificazione SOA nelle categorie OG2, OS2, OS25

  Qualificazione SOA nelle categorie OG2, OS2, OS25 L`Autorita` di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha pubblicato sul proprio sito internet (www.avcp.it) il comunicato alle SOA n. 58 con cui il Consiglio dell`Autorita`, nell`adunanza del 14/01/2010, ha ritenuto di dover rivedere, ai fini della qualificazione, la questione della pregressa esperienza professionale del direttore tecnico. Con il Comunicato n. 38/2004 era stato, infatti, escluso che un`impresa, attraverso il direttore tecnico, potesse «avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25». Tale interpretazione si basava sull`art. 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000, Regolamento sulla qualificazione, che vieta l`utilizzo dei lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali per attestare un` impresa diversa da quella che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. L`interpretazione restrittiva ora espressa, secondo l`Autorita`, non e` piu` coerente con la normativa sopravvenuta ed in particolare con i principi del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici. La disposizione recata dall`art. 253, comma 30, ultimi due periodi, dispone, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, di cui ai commi 1 e 3 dell`art. 201, l`utilizzabilita` dei lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi ...

Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici

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Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici

Determinazione n. 2 dell'11 Marzo 2010 Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici. Premessa Sono state sottoposte  all’attenzione dell’Autorità alcune questioni  interpretative attinenti la disciplina applicabile ai rapporti tra amministrazione concedente ed impresa concessionaria nella fase di esecuzione dei lavori previsti nel contratto di concessione di lavori pubblici. In particolare, è stato chiesto se si debbano applicare integralmente le norme riguardanti la contabilizzazione dei lavori attualmente previste dal d.P.R. n. 554/99 (nel seguito “Regolamento”) in materia di appalti. A tal fine, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 163/2006 (nel seguito “Codice”), l’Autorità ha predisposto un documento riassuntivo delle tematiche di maggior rilievo riguardanti la fase di esecuzione dei lavori previsti in una concessione, quali l’assetto delle funzioni di controllo contabile e di vigilanza e, più in particolare, la figura e le funzioni del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, del responsabile del procedimento e del collaudatore. Sulla base di tale documento l’Autorità ha avviato una formale procedura di consultazione preventiva online e un’audizione per garantire la partecipazione delle amministrazioni e delle categorie interessate. A seguito di tale consultazione, l’Autorità ha adottato la seguente determinazione con una consapevole valutazione di impatto positivo sotto il profilo di ...

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

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CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA composta dai seguenti Magistrati: Dott. Salvatore NOTTOLA Presidente Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere (relatore) Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 6295/EL del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Iaculli Mariarita Rachele nata a Matera il 3.7.1955, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Viti e presso il cui studio, sito in Matera, via Caropreso n. 55, elettivamente domiciliata, Lauria Francesco nato a Matera il 2 aprile 1959, Di Gregorio Francesco Silvio nato a Matera il 19 dicembre 1962, Di Tommaso Maria Antonietta nata a Tursi il 19 agosto 1962, Castronuovo Angelo nato a Tursi il 19 maggio 1957, De Biase Francesco nato a Tursi il 26 settembre 1957, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Marchitelli e dall'avv. Gianfranco Cascella e presso il cui studio, sito in Matera, alla via Lucana n. 155, elettivamente domiciliati; Visto l'atto introduttivo del giudizio, nonché tutti gli altri atti e documenti della causa; Uditi, nella pubblica udienza del 12.4.2005, con l'assistenza del Segretario Sig. ra Maria A. Catuogno, il Consigliere relatore dr. Vincenzo Pergola, il pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele Oricchio, ...

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